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Integrazione prima della rendita.
L'obiettivo primario dell'assicurazione invalidità è di stimolare le persone invalide in modo tale che possano far fronte al proprio sostentamento completamente o in parte con le proprie forze e che possano condurre una vita il più possibile indipendente.
Anche le prestazioni dell'AI sono orientate conformemente a questo scopo. In primo luogo vi sono i provvedimenti d'integrazione, che contribuiscono a mantenere o migliorare in modo duraturo e tangibile la capacità lavorativa. Le persone invalide devono poter continuare, nel limite del possibile, ad esercitare la loro attività lucrativa o le loro occupazioni abituali (per es. domestiche).
Solo in un secondo momento entra in considerazione la rendita d'invalidità. È ottenibile soltanto se i provvedimenti d'integrazione non erano efficaci o non lo erano nella misura auspicata. Le persone invalide che devono ricorrere all'aiuto di terzi possono inoltre pretendere un assegno per grandi invalidi.
Prestazioni dell'AI
L'obbligo di contribuzione resta
Anche chi riceve prestazioni AI deve continuare a versare i contributi AVS/AI e IPG fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Se i titolari di una rendita AI non percepiscono più nessun salario devono annunciarsi come persone senza attività lucrativa, presso la cassa di compensazione cantonale del proprio domicilio, affinché il loro obbligo contributivo possa essere adempiuto anche in avvenire. Se ciò non avviene, c'è il rischio di una lacuna contributiva. La futura rendita AVS può, di conseguenza, venire ridotta.
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